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Sanzioni amministrative - Prescrizione

Ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. Civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 185 del 04/01/2011

Sanzioni amministrative - Prescrizione -

Ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 185 del 04/01/2011

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 185 del 04/01/2011
 

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Altamura con sentenza del 5 settembre 2005 accoglieva il ricorso proposto da Lucia Be.. per impugnare la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n. 200/04, con la quale l'Ispettorato Repressione frodi aveva contestato la violazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3. Rilevava che l'ordinanza era caduta in prescrizione, per il decorso di oltre cinque anni dalla data di conseguimento del contributo comunitario. Il Ministero delle Politiche agricole, difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 31 ottobre/6 novembre 2006.

L'opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Chiamata all'adunanza camerale del 25 novembre 2008, la causa è stata rinviata per acquisire il fascicolo di ufficio. Il ricorso lamenta che il giudice di pace non ha tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla contestazione dell'illecito effettuata il 27/28 maggio 2002; tale atto era intervenuto tra la data di percepimento dei contributi (24 giugno 1998) e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (30 luglio 2004), interrompendo la prescrizione.

La censura è fondata.

La sentenza ha correttamente rilevato la data di conseguimento del contributo comunitario, 24 giugno 1998, giorno dal quale decorreva la prescrizione e ha considerato che la prescrizione fosse maturata perché l'ordinanza ingiunzione era stata notificata oltre cinque anni dopo, nel luglio 2004.

In tal modo il giudice di pace ha implicitamente ritenuto che solo l'ordinanza ingiunzione sia atto idoneo a interrompere la prescrizione del diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, così violando il disposto dell'art. 2943 c.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 28, puntualmente invocati in ricorso.

Invero in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (Cass. 4088/05; 1081/07; 18064/07; 28238/08), effetto rilevabile anche d'ufficio ove, come nella specie, risultante dagli atti (Cass. SS.UU. 15661/05).

Pertanto anche la contestazione dell'illecito notificata L. n. 689 del 1981, ex art. 14, è atto idoneo allo scopo. La sentenza ha omesso di considerare la rilevanza giuridica di tale risultanza, descritta in ricorso, sicché la censura, che per la sua formulazione sembra essere stata prospettata anche sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. SU 10313/06) è fondata sotto ogni profilo.

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Altamura, che si atterrà al principio di diritto sopraenunciato e provvedere anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Altamura. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it