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Sanzioni amministrative - Pluralità di violazioni

 Opposizione al verbale di accertamento per violazioni del codice della strada - Competenza per territorio - In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere della opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dello art. 204-bis del codice della strada. Ne consegue che, non applicandosi a tali illeciti lo istituto della continuazione così come disciplinato dallo art. 81 cod. pen., la connessione derivante dalla reiterazione della condotta non può avere alcun effetto processuale nel senso di attrarre la competenza per territorio in favore del giudice di pace competente per la opposizione al verbale concernente lo accertamento della prima violazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 944 del 17/01/2011

Sanzioni amministrative - Pluralità di violazioni - Opposizione al verbale di accertamento per violazioni del codice della strada - Competenza per territorio -

In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada. Ne consegue che, non applicandosi a tali illeciti l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 cod. pen., la connessione derivante dalla reiterazione della condotta non può avere alcun effetto processuale nel senso di attrarre la competenza per territorio in favore del giudice di pace competente per l'opposizione al verbale concernente l'accertamento della prima violazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 944 del 17/01/2011

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 944 del 17/01/2011

FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 1 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
"Michela Vianelli, conducente dell'autovettura tg. DS791TG, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 204 reg. competenza bis C.d.S., davanti al Giudice di pace di Cassano D'Adda e di Grumello Del Monte, rispettivamente avverso il verbale di contestazione n. SCV0000906979 e n. SCV0000906688, emessi l'uno dalla Polizia stradale di Milano e l'altro dalla Polizia stradale di Bergamo, a seguito della violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità) accertata nell'uno e nell'altro caso il 22 marzo 2009 lungo l'autostrada A4 Torino-Trieste, la prima alle ore 16,14 nel territorio del Comune di Trezzano Rosa (MI), la seconda alle ore 16,57 nel territorio del Comune di Chiuduno (BG).

Il Giudice di pace di Grumello del Monte ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere dell'opposizione al verbale relativo alla seconda infrazione, commessa nel territorio di Chiuduno, indicando quale giudice competente a conoscere la stessa il Giudice di pace di Cassano D'Adda, attesa la sostanziale unicità della condotta trasgressiva e la conseguenza attrazione alla competenza per territorio del giudice primo in ordine di tempo. Il Giudice di pace di Cassano D'Adda, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere incompetente.

Il Giudice configgente ha rilevato che i due illeciti amministrativi contestati non sono legati dall'unicità dell'azione, non essendo ravvisatile nella condotta della trasgreditrice il requisito della contiguità spaziotemporale necessario ad integrare il carattere predetto. Difatti la prima violazione fu accertata alle ore 16,14 al Km 29,85 dell'autostrada A4, mentre la seconda alle ore 16,57 al Km. 62,01, dopo che la conducente aveva percorso 32 Km alla velocità media di 45 Km/h, di gran lunga inferiore a quella di oltre 160 Km/h rilevata nei tratti di strada controllati.

Tanto premesso, il regolamento di competenza è meritevole di accoglimento.
In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. (Cass., Sez. 2, 23 novembre 2006, n. 24876). E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione cosi come disciplinato dall'art. 81 cod. pen. (Cass., Sez. 1, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. 1, 11 giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. 2, 8 agosto 2007, n. 17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento della prima violazione.

Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte a conoscere dell'opposizione al verbale n. SCV0000906688, emesso a seguito di accertamento della Polizia stradale avvenuto nel territorio del Comune di Chiuduno (BG), ricadente nel mandamento di detto Giudice di pace".

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il regolamento di competenza deve essere accolto e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte, con conseguente cassazione della pronuncia declinatoria;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte, cassa la pronuncia declinatoria e ordina la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente nel termine di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

 

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