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Rc auto - area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato

30 Ottobre 2009 - Rc auto - area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorche' sia di proprieta' privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprieta' privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato,) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - e' da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilita' di accedervi. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza del 23 luglio 2009, n. 17279)

Rc auto - area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato

L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorche' sia di proprieta' privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprieta' privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato,) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - e' da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilita' di accedervi. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza del 23 luglio 2009, n. 17279)

PREMESSO IN FATTO

- Il giorno 18.2.2009 e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2003 la s.p.a. Ge. As. , quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha convenuto davanti al Tribunale di Como Ba.Pa. , per sentirla condannare in via di regresso, ai sensi della Legge n. 990 del 1969, articolo 29, al pagamento di euro 3.374,00, oltre interessi e spese, somma da essa attrice pagata ad Lo.Of. , a seguito di un incidente stradale imputabile a responsabilita' della Ba. , che era priva di copertura assicurativa.

Il sinistro consisteva nello scontro fra l'autovettura di proprieta' della convenuta e quella della Lo. , avvenuto in data (OMESSO) all'interno dell'area di parcheggio di un supermercato, in Comune di (OMESSO).

La convenuta ha resistito alla domanda, negando la sua responsabilita'.

Esperita l'istruttoria, con sentenza 16 marzo 2006 il Tribunale ha respinto la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello dalla soccombente, a cui ha resistito l'appellata, con sentenza 10-22 ottobre 2007 n. 2774 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza impugnata, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.

La Corte di appello ha ritenuto inapplicabili al caso di specie le presunzioni di responsabilita' di cui all'articolo 2054 cod. civ., poiche' il parcheggio del supermercato (OMESSO) - ove si e' verificato il sinistro, non consiste in una superficie esterna affiancata alla strada statale, ma e' situato in un piano sotterraneo, interamente compreso nello stabile di proprieta' del supermercato e destinato alla sola clientela dello stesso. Esso va percio' considerato come area privata, ove la circolazione e' sottratta alle norme che regolano le presunzioni di responsabilita'. L'appellante avrebbe dovuto concretamente dimostrare la responsabilita' della Ba. nella causazione del sinistro, e a tanto non aveva provveduto. Non solo, ma ragione autonoma e assorbente del rigetto dell'appello andrebbe individuata nel fatto che, risultando inapplicabile l'articolo 2054 cod. civ., la Ba. Pa. , proprietaria del veicolo, non potrebbe ritenersi automaticamente responsabile del comportamento della conducente (che era la sorella di lei, Ba. Lo. ), ma avrebbe dovuto essere dimostrata dall'appellante la negligenza o la colpa della proprietaria nell'avere affidato il veicolo alla conducente: prova che non era stata in alcun modo fornita.

Con atto notificato il 15.9.2008 la s.p.a. As. Ge. propone due motivi di ricorso per cassazione.

L'intimata non ha presentato difese.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell'articolo 2054 cod. civ., la ricorrente sostiene che la norma in oggetto e' da ritenere o meno applicabile non tanto in ragione della proprieta', pubblica o privata, dei luoghi in cui ove si svolge la circolazione automobilistica, quanto in considerazione dell'uso pubblico degli stessi, pur se di proprieta' privata; che l'area di parcheggio di un ipermercato - essendo genericamente accessibile dalla clientela - e' in realta' destinata all'uso pubblico, potendo accedervi chiunque lo desideri. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui debbono essere considerate destinate all'uso pubblico le aree private l'accesso alle quali sia aperto ad un numero indeterminato di persone diverse dai titolari di diritti sull'area, pur se l'accesso avvenga per determinate finalita' o sotto specifiche condizioni, come nel caso di specie.

2.1.- Il motivo appare fondato.

La Corte di appello ha escluso l'applicabilita' dell'articolo 2054 cod. civ., per il solo fatto che l'area adibita a parcheggio era fisicamente inserita per intero in uno stabile di proprieta' privata, cioe' al piano seminterrato dell'edificio in cui operava l'impresa che gestiva il supermercato; era delimitata dalle relative strutture e presumibilmente da una sbarra di ingresso, che regolava l'accesso dei clienti.

Questa Corte ha piu' volte rilevato, peraltro, che i criteri decisivi per individuare l'ambito di applicazione della citata norma e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprieta' sulla stessa, ne' nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprieta' privata; consistono invece nell'apertura o meno dell'area stessa all'uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare (cfr., fra le altre, Cass. civ. Sez. 3 , 26 luglio 1997 n. 7015; Cass. civ. Sez. 3 , 27 ottobre 2005 n. 20911, che ha ritenuto applicabile l'articolo 2054 c.c., al terreno di proprieta' di un cantiere, al quale avevano accesso sia coloro che vi lavoravano, sia i clienti dell'impresa; Cass. civ. Sez. 3 , 6 giugno 2006 n. 13254, che ha escluso l'applicazione dell'articolo 2054 c.c., con riferimento al parcheggio privato interno ad un condominio, al quale avevano accesso solo i condomini).

Vale a dire, ogniqualvolta l'area, ancorche' di proprieta' privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilita' di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e cio' comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l'articolo 2054 cod. civ., sia la Legge n. 990 del 1969, sull'assicurazione obbligatoria.

La circostanza che accedano normalmente in luogo solo i soggetti appartenenti ad una o piu' categorie specifiche, o quelli che perseguano peculiari finalita', come i clienti di un supermercato, non consente di escludere che vi sia l'uso pubblico, volta che chiunque possa entrare a far parte di quella categoria o perseguire quelle finalita'.

Va soggiunto che le aree di parcheggio dei supermercati, ed in particolare degli ipermercati - pur se rigorosamente private, quanto alla proprieta', al possesso od alla detenzione - sono ormai divenuti luoghi di continuo ed intenso traffico veicolare, sicche' non vi e' ragione di escludere l'applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale.

3.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto non raggiunta la prova della responsabilita' della Ba. anche ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., omettendo di prendere adeguatamente in esame le risultanze istruttorie acquisite al giudizio, risulta inammissibile perche' ininfluente, ove si consideri che la Corte di appello ha specificato che la ragione determinante del rigetto della domanda attrice va ravvisata nel fatto che non la Ba. Pa. , proprietaria del veicolo, ma la sorella di lei, Ba. Lo. , era alla guida dell'automobile all'atto del sinistro, e che - dovendosi ritenere inapplicabile l'articolo 2054 cod. civ. - non poteva ritenersi operante la presunzione di responsabilita' del proprietario del veicolo per il fatto del conducente. Ne' l'attrice aveva dimostrato alcuno specifico elemento di colpa a carico della proprietaria per il fatto di avere affidato l'automobile ad altri.

4.-Il ricorso puo' essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per l'accoglimento del primo motivo e la dichiarazione di inammissibilita' del secondo".

- La relazione e' stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

- Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinche' decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

"L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorche' sia di proprieta' privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprieta' privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato,) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - e' da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilita' di accedervi.

La circolazione automobilistica all'interno dell'area e' pertanto soggetta sia alle norme dell'articolo 2054 cod. civ., sia alle norme della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile, di cui alla Legge n. 550 del 1969, la cui applicabilita' presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone".

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it