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Contravvenzione Violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 11 e 16, per invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia

30 Ottobre 2009 - Contravvenzione Violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 11 e 16, per invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia - omessa immediata contestazione - ndicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata Corte di Cassazione - Sezione Civile, Sentenza 10 settembre 2009, n. 19572

Codice della strada - Contravvenzione -

Violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 11 e 16, pe invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia - omessa immediata contestazione - ndicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata Corte di Cassazione - Sezione Civile, Sentenza 10 settembre 2009, n. 19572

Corte di Cassazione - Sezione Civile, Sentenza 10 settembre 2009, n. 19572

Fatto - Diritto

Svolgimento del processo -

Motivi della decisione

C.M. impugna la sentenza n. 253 del 2005 del Giudice di Pace di Crema, del 29 aprile 2005, depositata il 24 maggio 2005 e non notificata, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso il verbale di contestazione n. *** della Polizia locale di *** per la violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 11 e 16, perche’ effettuava, con invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia, il superamento di veicoli in movimento ad un semaforo.

La violazione non veniva immediatamente contestata.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo adeguatamente motivata l’omessa immediata contestazione, che faceva riferimento alla ipotesi del sorpasso vietato, versandosi nel caso di specie nell’ambito dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. c) che escludeva l’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione.

Rilevava altresi’ il Giudice di Pace che la violazione era stata accertata dall’agente operante, che aveva descritto la manovra compiuta dall’odierno ricorrente, chiarendo che “la moto del ricorrente fu costretta a rientrare nella propria corsia di marcia perche’ si trovo’ di fronte a un autoveicolo fermo al centro della strada in attesa di svoltare a sinistra”.

L’odierno ricorrente articola tre motivi di ricorso.

Con primo deduce nullita’ - inesistenza del provvedimento impugnato e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 12 per aver l’agente operante agito fuori della sfera di sua competenza. Si trattava di un appartenente al corpo di Polizia municipale, operante al di fuori del territorio municipale, posto che l’infrazione era stata commessa sulla strada *** e quindi sul territorio non di competenza del Comune di ***.

Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e degli artt. 384 e 385 del relativo regolamento in relazione art. 148 C.d.S., comma 11, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione.

Osserva il ricorrente che la norma invocata dal Giudice di Pace (che escluderebbe l’obbligo della contestazione immediata) e’ riferita solo al caso del sorpasso vietato e non al caso di sorpasso "sic et simpliciter".

Il Giudice di Pace avrebbe, quindi, dovuto prima di tutto accertare se si fosse trattato di sorpasso vietato e una volta giunto a tale convincimento avrebbe potuto applicare o meno la relativa norma di cui all’art. 201 C.d.S. citato.

Col terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 C.d.S., comma 11, nonche’ travisamento di fatti e vizio di motivazione. Ritiene il ricorrente che il Giudice di Pace avrebbe recepito acriticamente l’affermazione del verbalizzante circa il preteso sorpasso dei veicoli in movimento senza esaminare quanto dallo stesso verbalizzante affermato nelle deduzioni dadate 3 aprile 2005 e inviate al Giudice di Pace.

Secondo il ricorrente tali dichiarazioni condurrebbero alla conclusione diametralmente opposta rispetto a quella raggiunta dal Giudice di Pace:

infatti mentre dalle dichiarazioni dell’agente operante risulterebbe che l’invasione della corsia sarebbe avvenuta dopo il passaggio del semaforo, il Giudice di Pace aveva invece affermato che l’invasione dell’opposta corsia di marcia sarebbe avvenuta prima dell’incrocio.

Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso e’ manifestamente infondato e va respinto.

Il primo motivo va dichiarato inammissibile, perche’ viene proposta una questione nuova non avanzata avanti al Giudice di Pace, come risulta dalla sentenza impugnata, non censurata per omessa pronunzia sul punto.

Il terzo (che va trattato in ordine logico prima del secondo) e’ anch’esso infondato. Il Giudice di Pace ha fornito una ricostruzione del fatto sulla base delle complessive dichiarazioni rese dall’agente accertatore, concludendo nel senso che si era verificato il sorpasso vietato in prossimita’ dell’incrocio. Le diverse conclusioni del ricorrente, fondate su una lettura parziale delle dichiarazioni dell’agente accertatore, prospettano una censura inammissibile in questa sede, perche’ orientate ad un riesame del merito.

Il Giudice di Pace con motivazione adeguata ha ritenuto corrispondente al vero la ricostruzione della manovra operata dal ricorrente effettuata dall’agente accertatore, che aggiungeva all’accertamento della condotta (superamento dei veicoli con invasione dell’opposta corsia di marcia) anche la circostanza che questa era stata poi seguita da un rientro nella corsia di marcia perche’ nell’incrocio si trovava gia’ altro veicolo proveniente dall’opposta direzione. Proprio tale dettagliata ed analitica ricostruzione della manovra ne evidenzia la diretta e chiara percezione da parte dell’agente, piuttosto che evidenziare l’indicata contraddittorieta’, essendo all’evidenza compatibili entrambe le condotte e restando inalterata la contestata violazione. Ne’ il ricorrente ha fornito alcun elemento per smentire tale ricostruzione.

Ritenuta la sussistenza dell’accertata violazione, risulta anche infondato il secondo motivo di ricorso, fondato sull’inesistenza della contestata violazione, essendo in tal caso possibile la contestazione differita. Ne’ la depositata memoria consente di giungere a diverse conclusioni.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it