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Assicurazioni - Liquidazione coatta amministrativa con trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'assicuratore convenuto

Assicurazioni - Liquidazione coatta amministrativa con trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'assicuratore convenuto - Riassunzione solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Ammissibilità - Integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore - Liquidazione coatta amministrativa con trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'assicuratore convenuto - Riassunzione solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Ammissibilità - Integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore - In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (ai sensi dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738), il processo, che sia interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del citato d.l. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio ex novo direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 24/02/2011

Assicurazioni -  Liquidazione coatta amministrativa con trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'assicuratore convenuto -

Riassunzione solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Ammissibilità - Integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore - Liquidazione coatta amministrativa con trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'assicuratore convenuto - Riassunzione solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Ammissibilità - Integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore - In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (ai sensi dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738), il processo, che sia interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del citato d.l. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio "ex novo" direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 24/02/2011

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 24/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nella notte del 22.5.1989, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria la vettura Volkswagen Golf condotta da Flavio Co.., in una curva sinistrorsa a visuale non libera sbandò verso sinistra, si inclinò sulla fiancata sinistra, urtò un muretto di cemento e finì sulla carreggiata opposta. Il conducente ed il passeggero Angelici Leonardo morirono.

Alcune centinaia di metri a monte del punto nel quale la vettura si arrestò, i carabinieri rinvennero sulla corsia di sinistra della curva suddetta, alla distanza di mt. 1,40 dal margine sinistro, una "sovrasponda di autocarro in ferro piatto, a forma di scaletta, lunga mt. 2,40 e larga mt. 0,28, appartenente ad autocarro in transito rimasto sconosciuto". Ipotizzarono nel rapporto che la vettura fosse sbandata a causa dell'ostacolo, che aveva forse urtato. Così sostanzialmente ritenne il tribunale di Lecce, che con sentenza del 5.11.2003 rigettò la domanda risarcitoria proposta dei congiunti del passeggero An.. nei confronti degli eredi del proprietario (Mastolia) e del conducente della Golf (Co..) e dell'assicuratrice Sida s.p.a. (poi posta in l.c.a., sicché il giudizio fu riassunto nei confronti della cessionaria del portafoglio Nuova Tirrena s.p.a.).

Accolse invece quella proposta dai congiunti del Co.. nei confronti delle Assicurazioni d'Italia (in seguito Assitalia) quale impresa designata dal Fondo di garanzia per la regione Calabria, nell'assunto che la responsabilità dell'incidente fosse da ascrivere esclusivamente al conducente del non identificato veicolo dal quale era caduta la sovrasponda metallica.

2.- La decisione è stata totalmente riformata dalla corte d'appello di Lecce che, esclusa la certezza dell'incidenza causale della presenza della sponda metallica sulla carreggiata (giacché l'ostacolo si trovava sulla corsia di sorpasso mentre le tracce di scarrocciamento lasciate dalla Golf erano state rilevate lungo la corsia di destra), ha ravvisato la responsabilità del conducente della Golf (Co..) in applicazione dell'art. 2054 c.c.; dunque rigettando la domanda dei suoi congiunti ed accogliendo quella dei congiunti dell'An.. verso gli stessi (quali eredi del Co..), verso gli eredi del proprietario Masrolia e verso La Nuova Tirrena, tutti condannati solidalmente a pagare Euro 50.000 a ciascuno dei genitori del defunto passeggero An.., Michele An.. e Maria Stella Ru.., ed Euro 25.000 ad ognuno dei suoi due fratelli, Graziano An.. e Carlo An.., oltre agli accessori.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i congiunti ed eredi del Co.. (Liliana An.., Sabrina Co.., Co.. Antonio Sergio e Maria Teresa Co..), affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso i congiunti ed eredi dell'An... Ricorre in via incidentale anche la Nuova Tirrena s.p.a. che articola due motivi.

Al ricorso incidentale resistono con controricorso i congiunti ed eredi dell'An.. (Maria Stella Ru.., Graziano An.. e Carlo An..).
I ricorrenti in via principale e la Nuova Tirrena hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- È logicamente preliminare l'esame del primo motivo del ricorso incidentale della Nuova Tirrena, col quale è dedotta la nullità della sentenza per violazione del D.L. n. 576 del 1978, art. 4, comma 3, convertito in L. n. 738 del 1978, della L. n. 990 del 1969, art. 23 e art. 331 c.p.c., per non essere stato l'atto d'appello degli An.. notificato anche al commissario liquidatore della Sida, come sarebbe stato necessario, non essendo sufficiente la notifica all'impresa cessionaria (appunto la Nuova Tirrena s.p.a.). 2.1.- La censura è infondata alla luce del consolidato orientamento secondo il quale "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 1978, n. 738), il processo che venga interrotto può essere riassunto anche solo nei confronti della impresa cessionaria nel nome e per conto dell'I.N.A. Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è invece, prevista dal D.L. n. 576 del 1978, art. 8 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio ex novo direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore della impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi (ex multis Cass., nn. 13767/06, 18091/05, 1832/99, 4145/93).

3.- Infondati sono anche il primo motivo del ricorso principale (violazione dell'art. 2054 c.c.), giacché la sussistenza del nesso eziologico nell'ambito del rapporto di causalità materiale è del tutto estranea all'ambito applicativo dell'art. 2054 c.c., che pone esclusivamente una presunzione di colpa; nonché il primo profilo del terzo motivo del ricorso principale (vizio di ultrapetizione per avere la corte ravvisato una responsabilità extracontrattuale laddove gli An.. avevano dedotto un titolo contrattuale di trasporto oneroso ex art. 1681 c.c.), in quanto, pur essendo assolutamente corretta l'affermazione dei ricorrenti che si verte in ipotesi di diritti eterodeterminati, non di meno il caso di specie si connota, per le modalità del fatto, per l'identità della prova richiesta al danneggiato sia ex art. 1681 c.c., comma 1 che ex art. 2054 c.c., comma 1.

4.- Sono invece fondati, sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione:
il secondo motivo del ricorso principale Co.. - An.. (col quale sono dedotti vizi della motivazione e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la corte ha ricostruito la dinamica dell'incidente in modo da escludere l'incidenza causale della presenza di un ostacolo sulla carreggiata);
il secondo motivo del ricorso incidentale di Nuova Tirrena (violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., art. 101 C.d.S. all'epoca vigente, ed ogni tipo di vizio della motivazione) che articola censure analoghe a quelle di cui sopra;
ed il secondo profilo del terzo motivo del ricorso principale, col quale la sentenza è censurata per apoditticità della motivazione in ordine alla velocità molto sostenuta che ha ritenuto essere stata tenuta dal conducente della Golf.

4.1.- A non altro che alla circostanza che la "sovrasponda" fu trovata nella corsia di sinistra, mentre le tracce di scarrocciamento della Golf furono rilevate nella corsia normale di marcia, la corte d'appello ha correlato, a pagina 10 della sentenza, la induzione che "la manovra di emergenza non si appalesa necessitata" dalla presenza dell'ostacolo, in tal modo senz'altro concludendo, in netto contrasto con l'opposta ipotesi formulata dai carabinieri intervenuti sul posto, che "va quindi escluso il nesso causale tra la presenza della sovrasponda ed il sinistro".

Già il fatto che tanto significa ritenere del tutto casuale la abnorme presenza di un ostacolo sulla carreggiata dell'autostrada e un incidente da sbandamento avvenuto a distanza di pochi metri (considerata la anche normale velocità autostradale) avrebbe dovuto indurre alla considerazione dell'ipotesi che la Golf viaggiasse sulla sinistra (per aver "tagliato" la curva, come non infrequentemente, pur se irregolarmente accade, soprattutto in situazioni dì scarso traffico) e che, scorto l'ostacolo mentre percorreva la curva sinistrorsa a visuale non libera, abbia sterzato bruscamente a destra, così sbandando.

La circostanza, poi, che l'abrasione dell'asfalto con la fiancata sinistra sia pienamente compatibile con uno sbandamento da sterzata a destra e lo sia assai meno con un eccesso di velocità in una curva sinistrorsa (che normalmente provoca, se affrontata a velocità eccessiva, l'esigenza di accentuare la sterzata ed un'inclinazione dell'autoveicolo sul lato opposto a quello della curva) avrebbe dovuto indurre la corte d'appello a domandarsi ed a chiarire per quale possibile ragione la vettura non si fosse piegata sulla fiancata destra, anziché su quella sinistra.

La conclusione della corte d'appello che, invece, tutto fosse spiegabile con la velocità "molto sostenuta" impressa dal Co.. all'autovettura, tanto che egli ne aveva solo per questo perso il controllo (così la sentenza a pagina 12, primo capoverso) è a sua volta apodittica, benché indotta dalle insufficienti considerazioni svolte per escludere l'efficienza causale della presenza dell'ostacolo. Che la velocità possa essere, in autostrada, sostenuta è d'altronde del tutto in linea con la natura della strada percorsa; altro è affermare che sia stata eccessiva e che abbia in via esclusiva cagionato l'evento, con la correlativa esclusione della possibile concorrenza causale costituita dalla presenza dell'ostacolo.

Delle conclusioni cui è pervenuta la corte non da spiegazione sufficiente alla luce degli elementi di fatto da valutare, taluni dei quali del tutto pretermessi.

5.- Accolte le censure appena scrutinate, la sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, nonché il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta le altre censure, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

 

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