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Assicurazione - assicurazione contro i danni - coassicurazioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9961 del 20/04/2017

Patto di ripartizione del rischio tra assicuratori - Opponibilità all'assicurato - Esclusione - Differenza con la coassicurazione - Mancata consapevolezza della ripartizione del rischio da parte dell'assicurato.

In difetto del consenso dell'assicurato, l'accordo tra gli assicuratori circa la ripartizione tra loro del rischio non è opponibile all'assicurato stesso, che resta estraneo al patto e conserva il diritto di richiedere all'unico assicuratore con il quale ha concluso il contratto il pagamento dell'intera indennità assicurativa, vertendosi in ipotesi del tutto diversa da quella della coassicurazione disciplinata dall'art. 1911 c.c., nella quale il limite dell'obbligazione di ciascun assicuratore presuppone che della ripartizione del rischio tra più assicuratori il terzo contraente sia pienamente consapevole e che abbia aderito ad una tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della coassicurazione disciplinata dal codice civile.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9961 del 20/04/2017