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Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2015

Assicurazione della responsabilità civile professionale - Oggetto della garanzia - Commercialista con incarico di curatore fallimentare - Attività inclusa nel rischio professionale assicurato - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2015

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - obblighi - responsabilità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2015

Qualora il commercialista, nell'espletamento della attività di ausiliare di giustizia come curatore fallimentare, sia responsabile di danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 38, primo comma, legge fall., l'assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne (salva espressa esclusione contrattuale), atteso che le funzioni di curatore fallimentare rientrano tra quelle previste dalla legge per il commercialista, che quale professionista intellettuale non esaurisce la sua attività nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma resta professionista privato anche quando espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, consulente tecnico d'ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2015