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assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5791 del 13/03/2014

Nozione - Evento futuro ed incerto - Differenza con l'evento dannoso - Rilevanza, durante il tempo dell'assicurazione, del verificarsi della causa del danno e non del danno in sé - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5791 del 13/03/2014

Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l'assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l'avversarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia poi verificato dopo la conclusione del contratto, in quanto conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in precedenza. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato la sentenza di merito la quale, in ipotesi di assicurazione della responsabilità professionale di un avvocato, aveva escluso l'obbligo indennitario dell'assicuratore, essendo accaduto durante il tempo dell'assicurazione, agli effetti dell'art. 1917 cod. civ., il fatto della proposizione di un appello tardivo, ma non anche il deposito della sentenza che ne dichiarava l'intempestività).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5791 del 13/03/2014