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Cessione azienda bancaria – Cass. n. 8272/2023

Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - in genere - Cessione azienda bancaria - Regime previsto dall'art. 58 TUB - Deroga all'art. 2560 c.c. - Conseguenze - Responsabilità del cessionario per il debito restitutorio derivante dall'applicazione di clausole nulle del contratto di conto corrente.

 

In tema di cessione di azienda bancaria, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) deroga all'art. 2560 c.c., prevedendo che, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, le passività dell'azienda si trasferiscono in capo al cessionario, il quale conseguentemente è diretto responsabile del debito restitutorio delle somme indebitamente incassate dalla banca cedente, avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle, tra cui quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8272 del 22/03/2023 (Rv. 667424 - 01)

 

Corte

Cassazione

8272

2023