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Appartenenza di un immobile al patrimonio indisponibile - Cass. n. 26990/2020

Patrimonio dello stato e degli enti pubblici - indisponibile - per destinazione - Appartenenza di un immobile al patrimonio indisponibile - Condizioni - Atto di destinazione ad uso pubblico - Concreta utilizzazione a tal fine - Ricorrenza di entrambe le condizioni - Necessità.

L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26990 del 26/11/2020 (Rv. 659835 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0823, Cod_Civ_art_0826, Cod_Civ_art_1158

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