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Regime di inalienabilità e di indisponibilità sui relativi beni – Cass. n. 19941/2022

Usi civici - liquidazione - Uso civico - Esercizio su beni comuni - Regime di inalienabilità e di indisponibilità sui relativi beni - Sussistenza - Estinzione per affrancazione - Modalità.

 

In tema di uso civico esercitato su beni appartenenti alla collettività (terre possedute dai comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie), il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati permane fino all'eventuale affrancazione, realizzabile con la liquidazione diretta ovvero - per le sole province ex pontificie - anche con la liquidazione c.d. invertita, ove è la collettività che riscatta, in tutto in parte, l'immobile dietro versamento di un canone al proprietario e successivo procedimento di "quotizzazione", mediante assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione a titolo di enfiteusi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19941 del 21/06/2022 (Rv. 665010 - 01)

 

Corte

Cassazione

19941

2022