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Usi civici - procedimento - conciliazioni - Cass. n. 17310/2020

Usi civici - procedimento - liberta' di forme - Natura informale ed atipica del procedimento innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici - Osservanza delle norme del giudizio pretorio - Condizioni - Conseguenze - Nomina di un difensore - Necessità – Esclusione - procedimento civile - difesa personale della parte -In genere.

PROCEDIMENTO

COMMISSARIO LIQUIDAZIONE

USI CIVICI

L'art. art. 31, comma 3, della l. n. 1766 del 1927, in virtù del quale i commissari per la liquidazione degli usi civici debbono attenersi alle norme dei procedimenti dinanzi al pretore, ha carattere indicativo e programmatico e faculta i commissari a seguire tali norme, meno rigide di quelle del procedimento ordinario, sempre che ciò sia compatibile con il carattere inquisitorio e l'impulso di ufficio del procedimento dinanzi ad essi e con i principi posti dai commi 1 e 4 del medesimo art. 31, i quali dispensano dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria, purché prima di provvedere siano sentiti gli interessati e ne siano raccolte sommariamente le osservazioni e le istanze, né ammettono eccezioni di nullità degli atti processuali ulteriori rispetto a quelle relative all'assoluta incertezza delle persone e dell'oggetto dell'atto, del luogo di comparizione o che concernono l'essenza dell'atto. Ne consegue che le parti possono stare dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici senza il ministero di difensore e, qualora conferiscano la procura alle liti, non sono strettamente vincolate all'osservanza delle forme prescritte dall'art. 83 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083

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2020