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Servizi di telecomunicazione - radio e televisione - concessioni e licenze - Cass. n. 18603/2020

Poste e radio telecomunicazioni pubbliche - servizi di telecomunicazione - radio e televisione - concessioni e licenze -Telecomunicazioni - Canone concessorio per l'anno 1998 - Contrasto con il diritto comunitario - Conseguenza - Diritto del concessionario di agire ex art. 2033 c.c. - Intervenuta traslazione dell'onere sugli utenti finali - Irrilevanza.

Il pagamento del canone di concessione previsto dalla legislazione italiana per l'esercizio dell’attività di telecomunicazione in relazione all'anno 1998, come deciso dalla Corte di giustizia UE (cause c-296/06 e c-34/19), è illegittimo perché in contrasto con l'ordinamento comunitario con la conseguenza che il concessionario ha diritto alla ripetizione di quanto versato allo Stato secondo i principi generali di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c. Tale diritto non viene meno per il sol fatto che il concessionario abbia provveduto alla cd. traslazione dell'onere concessorio sugli utenti finali, mediante maggiorazione del prezzo dei servizi prestati, non potendo attribuirsi valenza generale al diverso principio dettato dall'art. 29 della legge n. 428 del 1990, che trova applicazione nello specifico settore dei dazi doganali all'importazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18603 del 07/09/2020 (Rv. 658812 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2041

CORTE

CASSAZIONE

18603

2020