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Esercizio della nave – Cass. n. 4436/2022

Impresa - di navigazione - armatore ed esercente - Armatore - Nozione ex art. 265 c.n. - Esercizio della nave - Rilevanza - Proprietario della nave - Presunzione della qualità di armatore ex art. 272 c.n. - Prova contraria - Dichiarazione di armatore - Necessità - Esclusione.

 

Ai sensi dell'art. 265 c.n., è armatore (e quindi anche datore di lavoro dell'equipaggio) chi assume in proprio l'esercizio della nave, sia o meno anche il proprietario della stessa, mentre, ai sensi del successivo art. 272 c.n. (che pone una presunzione "iuris tantum"), il proprietario si presume - fino a prova contraria - armatore ove manchi la dichiarazione (di armatore) prevista dal predetto art. 265.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4436 del 11/02/2022 (Rv. 663926 - 01)

 

Corte

Cassazione

4436

2022