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Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 20710/2017

Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto della relativa istanza ad opera del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Riproposizione al magistrato competente per il giudizio - Ammissione – Decorrenza - Retroattività - Fondamento.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017

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