Skip to main content

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 26907/2016

Patrocinio a spese dello Stato - Giudizio svoltosi innanzi al giudice amministrativo - Decreto di liquidazione del compenso al legale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 150 del d.lgs. n. 150 del 2011

Spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile "ratione temporis", avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, nè avendo la suddetta disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, comporterebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 2, Cost., contro le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26907 del 23/12/2016

________________________________________

gratuito patrocinio

patrocinio a spese dello Stato

Avvocato gratis

corte

cassazione

26907

2016