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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 12636/2005

Procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. - Data del rilascio della procura - Presunzione di contestualità con l'atto cui essa accede - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a rilascio di procura da parte di organo di persona giuridica privo del potere di rappresentanza.

Qualora la procura alle liti sia rilasciata, non con atto pubblico o scrittura privata autenticata ma, in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati nel terzo comma dell'art. 83, cod. proc. civ., e la procura sia priva di data, deve ritenersi che via sia stata contestualità temporale, oltre che "spaziale", in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la procura e l'atto, nonchè della qualità professionale del soggetto che autentica la firma in calce alla procura e redige l'atto processuale cui essa accede, dovendo comunque escludersi che i requisiti di certezza circa l'esistenza e la data della procura possano essere integrati da elementi esterni all'atto e che possano essere provati per testimoni. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto coincidente la data della procura con quella del rilascio della stessa in sede di deposito della memoria di costituzione, escludendo l'ammissibilità della prova testimoniale chiesta dalla società per dimostrare il rilascio in epoca antecedente in cui l'organo della persona giuridica non era privo del potere di rappresentanza).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 13/06/2005

 

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Cassazione

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2005