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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 4814/2005

In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4814 del 07/03/2005

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4814 del 07/03/2005

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