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difensori - mandato alle liti (procura) - iscrizione del procuratore all'albo del distretto – Cass. n. 9225/2005

Attività "extra districtum" - Mancata elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'organo giudiziario - Conseguenze - Presunta elezione di domicilio presso la cancelleria di detto organo - Portata - Conseguenze - Notificazione eseguita presso lo studio del difensore esercente fuori circondario ma nel medesimo distretto - Nullità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9225 del 04/05/2005

L'art. 82, secondo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio s'intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacchè, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9225 del 04/05/2005

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2005