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difensori - mandato alle liti (procura) - iscrizione del procuratore all'albo del distretto –Cass. n. 10049/2005

Cancellazione dall'albo - Rito del lavoro - Cancellazione in data anteriore al deposito del ricorso in appello - Inesistenza di quest'ultimo atto - Sanatoria - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10049 del 13/05/2005

La cancellazione dall'albo professionale disposta dal consiglio dell'ordine, in data anteriore al deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, privando l'avvocato dello "ius postulandi", determina la mancanza di legittimazione del difensore al compimento del suddetto atto processuale; e, poichè le norme che disciplinano l'esercizio della professione forense sono di ordine pubblico, tale mancanza dà luogo ad inesistenza dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non sanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto irrilevante che la cancellazione fosse stata operata nell'esercizio dei poteri di autotutela, ovvero nell'ambito del procedimento contenzioso, considerato che il ricorso avverso il provvedimento del consiglio nella prima ipotesi non ha effetto sospensivo e che nel secondo caso l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale è comunque travolto dalla sentenza delle S.U. che respinga il ricorso dell'interessato).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10049 del 13/05/2005

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