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Sospensione del processo civile - Rapporti tra giudizio penale e civile – Cass. 13661/2019

Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione.

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quelle di preservare l'uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13661 del 21/05/2019 (Rv. 653898 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 295 – Sospensione necessaria