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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14357 del 21/06/2006

Decisione della Commissione della Comunità europea inerente la dichiarazione di incompatibilità con le regole della concorrenza in ambito comunitario di aiuti di Stato concessi sotto forma di gravi degli oneri sociali - Impugnazione dinanzi al giudice comunitario di prima istanza di detta decisione posta a base della pretesa di recupero del beneficio in favore di imprese private - Giudizio di opposizione da parte di queste ultime dinanzi al giudice italiano avverso il titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale basata sulla suddetta pretesa restitutoria da parte dell'I.N.P.S. - Sospensione di quest'ultimo giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. - Riconducibilità ai casi di cosiddetta sospensione necessaria - Sussistenza - Fondamento - Configurabilità, in senso tecnico, di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di impugnazione in sede comunitaria e il suddetto processo pendente dinanzi al giudice italiano. ------

Qualora sia stata impugnata - ai sensi degli artt. 230 e 231 del Trattato CE - dinanzi al Tribunale di prima istanza (del Lussemburgo) della Comunità europea la decisione della Commissione europea dichiarativa della sussistenza dell'incompatibilità con le regole della concorrenza in ambito comunitario degli aiuti di Stato erogati sotto forma di sgravi degli oneri sociali in favore di imprese private (nella specie localizzate nei territori di Venezia e Chioggia, a norma delle leggi nn. 30 del 1997 e 206 del 1995), con la disposizione del relativo ordine di recupero degli aiuti indebiti, e risulti pendente dinanzi al giudice italiano il processo di opposizione avverso la cartella esattoriale fondata sulla pretesa restitutoria da parte dell'I.N.P.S. dei benefici concessi, viene a configurarsi un rapporto di pregiudizialità in senso proprio tra il suddetto giudizio di impugnazione in sede comunitaria e il giudizio instaurato davanti al giudice nazionale, con la conseguente legittimità dell'ordinanza di sospensione adottata dal giudice nazionale ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., rientrante nell'ambito dei casi di sospensione c.d. necessaria, vertendosi, perciò, in una ipotesi diversa da quella di pregiudiziale comunitaria ex art. 177 (ora 234) dello stesso Trattato CE, poiché il giudizio comunitario relativo all'annullamento della richiamata decisione negativa della Commissione europea riguarda un rapporto o stato giuridico distinto dal diritto controverso dinanzi al giudice italiano.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14357 del 21/06/2006