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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21765 del 20/09/2017

Applicabilità al processo tributario - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale che non aveva disposto la sospensione del processo relativo all'avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero del maggior reddito in attesa della definzione del giudizio afferente la rettifica delle perdite, da ritenere pregiudicante).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21765 del 20/09/2017