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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3676 del 09/04/1998

Pendenza della stessa causa dinanzi al giudice ordinario e ad un collegio arbitrale - Sospensione necessaria del processo dinanzi agli arbitri - Configurabilità - Esclusione - Litispendenza e principio della prevenzione - Operatività - Esclusione.

Nel giudizio dinanzi agli arbitri e nella ipotesi di contemporanea pendenza della stessa causa dinanzi al giudice ordinario non può essere invocata la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., non avendo senso la sospensione del processo in una ipotesi in cui istituzionalmente la competenza di uno dei giudici esclude quella dell'altro. In tal caso la eventualità che per una medesima controversia intervengano due decisioni, che potrebbero essere contrastanti, può e deve essere ovviata con l'affermazione o negazione della competenza del giudice adito, in relazione al contenuto ed ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria, dovendosi anche escludere il fenomeno della litispendenza e l'operatività del principio della prevenzione, di cui all'art. 39 cod. proc. civ., essendo questo configurabile con riferimento a procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza e non anche in ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3676 del 09/04/1998