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Civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15053 del 07/09/2012

Condizioni - Pendenza di distinti procedimenti di liquidazione del compenso ex art. 814 cod. proc. civ. e di impugnazione del lodo per nullità derivante dall'investitura degli arbitri - Sospensione del primo procedimento - Esclusione - Ragioni.

La sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., può disporsi solo se imposta da un'esplicita norma di legge, ovvero quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, di cui sia richiesto l'accertamento con efficacia di giudicato. Pertanto, la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo per nullità, fondata sulla illegittimità della investitura degli arbitri, non impedisce al presidente del tribunale di liquidare il compenso per l'opera prestata ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., essendo la sua competenza limitata alla determinazione del "quantum", senza che egli possa conoscere della denuncia di eventuali vizi del procedimento arbitrale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15053 del 07/09/2012