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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6924 del 08/05/2012

Domanda di risarcimento proposta nei confronti di più convenuti - Domanda del convenuto di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro - Interruzione del processo per morte di uno dei convenuti - Riassunzione da parte dell'attore nei confronti soltanto dell'altro - Conseguenze sulla domanda c.d. "orizzontale" proposta dal convenuto nei confronti dell'altro.

Se nel giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di più convenuti, obbligati solidali, muoia uno di essi, è facoltà dell'attore riassumere il giudizio nei confronti soltanto della parte non colpita dall'evento interruttivo, trattandosi di cause scindibili. In tal caso ove il convenuto nei cui confronti il giudizio è regolarmente riassunto intenda coltivare la propria domanda di manleva o di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro convenuto, ha l'onere di provvedere lui a quella riassunzione cui non ha provveduto l'attore, né può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa ove ciò non faccia, ed il processo sia proseguito soltanto nei suoi confronti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6924 del 08/05/2012