Skip to main content

Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28155 del 17/12/2013

Azione revocatoria ordinaria di contratto di compravendita - Azione di accertamento dell'obbligo del terzo - Per il pagamento del prezzo del bene in revocazione - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione.

Tra l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 cod. civ. (nella specie, avente ad oggetto un controllo di compravendita), ed il giudizio proposto ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. per l'accertamento dell'obbligo del terzo di pagare il prezzo d'acquisto del bene oggetto dell'atto revocando, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, che imponga la sospensione di quest'ultimo processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28155 del 17/12/2013