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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2322 del 01/02/2011

Nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari - Sufficienza - Decadenza - Esclusione - Giudizio di rinvio - Estinzione ex art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione.

La tempestiva riassunzione del processo interrotto (nella specie, per la morte di una delle parti), quando eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, evita ogni decadenza, e, quindi, in caso di giudizio di rinvio, impedisce l'estinzione del processo prevista dall'art. 393 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2322 del 01/02/2011