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Civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2433 del 02/02/2011

Morte della parte tra l'emissione di sentenza non definitiva e l'udienza di prosecuzione del giudizio - Dichiarazione degli eredi legittimi (figli), già costituiti in giudizio in sostituzione di altra parte (madre, pure deceduta), di voler continuare il giudizio anche in sostituzione dell'altro genitore - Interruzione automatica del processo - Esclusione - Conseguenze - Legittimazione passiva in grado di appello - Sussistenza.

Per il disposto degli artt. 299 e 300, secondo comma, cod. proc. civ. la morte della parte (avvenuta tra l'emissione della sentenza non definitiva e l'udienza di prosecuzione del giudizio) non determina l'interruzione del processo ove gli unici eredi legittimi (i figli, già costituiti in giudizio in sostituzione della madre, deceduta anteriormente) dichiarino con apposito atto ex art. 300 cod. proc. civ. di voler continuare il processo anche in sostituzione dell'altro genitore deceduto. Ne consegue che il contraddittorio in grado di appello si instaura legittimamente e integralmente nei confronti degli aventi interesse e titolo ove (come nella specie è avvenuto) si proceda (oltre che ad una notifica, non dovuta, nei confronti della parte deceduta) alla corretta notifica nei confronti delle parti costituite, senza alcun richiamo o specificazione della loro qualità di successori a titolo particolare di alcuno o entrambi i genitori, dal momento che tale obbligo non può ritenersi sussistente in seguito alla prosecuzione volontaria del processo e alla novazione soggettiva del rapporto processuale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2433 del 02/02/2011