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Sospensione del processo – necessaria. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15797 del 27/07/2015

Presupposti - Processi con "causae petendi" differenti - Azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. - Azione di nullità e risarcimento del danno extracontrattuale - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15797 del 27/07/2015

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da imporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio di responsabilità dell'amministratore di una società ex art. 2393 c.c., di natura contrattuale, e quello di accertamento della nullità di alcuni contratti stipulati dalla stessa società e della responsabilità extracontrattuale di terzi soggetti, attesa l'ontologica differenza sia delle parti sia delle "causae petendi", idonea ad escludere ogni potenziale situazione di contrasto tra giudicati.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15797 del 27/07/2015