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Procedimento civile - interruzione del processo - prosecuzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 (Rv. 656241 - 01)

Interruzione per sospensione del procuratore dall'albo professionale - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla cessazione del periodo di sospensione - Fondamento.

Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 (Rv. 656241 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305