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Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005

Morte della parte costituita - Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo - Prosecuzione del processo da parte del difensore - Sulla base di tacito mandato degli eredi - Successione a titolo particolare nel diritto controverso per atto sostanziale intervenuto fra gli eredi ed un terzo.

Nel caso di morte della parte costituita, poiché, in difetto di dichiarazione del suo difensore, il processo non s'interrompe e prosegue senza coinvolgimento degli eredi, nel presupposto che da essi egli abbia ricevuto tacito mandato alla prosecuzione (e restando ad essi la sentenza opponibile), l'ulteriore vicenda che "medio tempore" si realizzi della successione a titolo particolare di un terzo nella posizione degli eredi stessi soggiace alla regola del terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., per cui il terzo può intervenire (o essere chiamato) nel processo, senza che vi sia d'ostacolo la circostanza che la sua successione nella posizione sostanziale non si sia verificata in una situazione in cui, nel processo nel quale se ne discuteva, il suo dante causa (cioè gli eredi) avesse acquisito formalmente la qualità di parte per esservi volontariamente intervenuto per proseguirlo direttamente, così subentrando (anche) formalmente nella posizione processuale del "de cuius" o - per il caso che il processo sia stato dichiarato interrotto - in una situazione in cui vi fosse stato chiamato in prosecuzione o avesse volontariamente proseguito il processo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005