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Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007

Legittimazione attiva e passiva degli eredi - Sussistenza - Litisconsorzio necessario di natura processuale fra gli stessi - Configurabilità.

La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva e passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007