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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬interruzione del processo‭ ‬-‭ ‬impedimento del procuratore‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13244‭ ‬del‭ ‬11/06/2014‭

Cancellazione del difensore dall'albo‭ ‬-‭ ‬Interruzione ai sensi dell'art.‭ ‬301‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Effetti automatici‭ ‬-‭ ‬Prosecuzione del giudizio‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Nullità della sentenza‭ ‬-‭ ‬Conversione della nullità in‭ ‬motivo di impugnazione‭ ‬-‭ ‬Limite della decadenza ex art.‭ ‬327‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Operatività‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13244‭ ‬del‭ ‬11/06/2014‭


Nella ipotesi di cancellazione del difensore dall'albo professionale nel corso di un giudizio,‭ ‬l'evento,‭ ‬nel novero di quelli previsti dall'art.‭ ‬301‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬comporta l'automatica interruzione del processo,‭ ‬con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale,‭ ‬che se compiuta‭ ‬è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.‭ ‬Tuttavia tale nullità,‭ ‬in applicazione della regola dell'art.‭ ‬161‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione,‭ ‬e nei limiti di questa,‭ ‬con l'effetto che non‭ ‬è più proponibile se sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza,‭ ‬ex art.‭ ‬327,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ (‬nel testo‭ "‬ratione temporis‭" ‬applicabile‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13244‭ ‬del‭ ‬11/06/2014‭