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Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 01)

Cumulo tra cause connesse di opposizione all'esecuzione e di accertamento del controcredito - Operatività della sospensione feriale - Condizioni.

Quando nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera tale sospensione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_035