Skip to main content

Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21163 del 24/08/2018

Crediti previdenziali - Opposizione al passivo fallimentare - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione.

La controversia di natura previdenziale non è soggetta alla sospensione dei termini feriali anche se trattata dal giudice fallimentare con il relativo rito, posto che ai fini della sottrazione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale costituisce causa di lavoro quella in cui, a prescindere dalle forme processuali, è controverso un credito di lavoro o previdenziale

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21163 del 24/08/2018