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Civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012

Computo dei termini mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indimente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art.327, comma primo, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art.155, comma primo, stesso codice e 1, comma primo, della legge n.742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Fattispecie in materia di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012