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Termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10617 del 03/05/2010

Opposizione in sede distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. - Applicabilità della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Fondamento.

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata, proposte ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., avuto riguardo alla sostanziale identità, strutturale e funzionale, dell'incidente cognitivo in sede distributiva con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. - espressamente esclusa dal regime della sospensione feriale dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 - ed alla comune esigenza di non ritardare il soddisfacimento dei creditori, nonché all'inoperatività della sospensione in tema di reclamo avverso i decreti di riparto in materia fallimentare, ed alla coerenza dell'interpretazione indicata con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10617 del 03/05/2010