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Procedimento civile - termini processuali - computo - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005

Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione - Cadenza in giorno festivo - Irrilevanza.

In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo) va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo bensì del suo decorso, in relazione al quale il "dies a quo" non è, in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., da computarsi. Né tale regola subisce deroga nel caso in cui il detto giorno 16 cada in giorno festivo (nel caso, domenica), in quanto la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo costituisce eccezione al principio generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune non computando il giorno iniziale ma quello finale, la cui previsione peraltro nel caso non risulta da norma alcuna, non soccorrendo al riguardo il terzo comma del medesimo art. 155, che concerne la scadenza, e non già l'inizio, del decorso del termine.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005