Skip to main content

Procedimento civile - termini processuali - prorogabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22827 del 11/11/2005

Termini di decadenza - Proroga per mancato funzionamento degli uffici giudiziari - Disciplina ex d.lgs. n.437 del 1948 - Contenuto - Atti posti in essere entro il termine di proroga, ma antecedente al d.m. determinante il periodo di mancato funzionamento e la decorrenza del periodo di proroga - Tempestività - Sussistenza - Fondamento.

In caso di mancato funzionamento di un ufficio giudiziario, il d.m. che lo accerta (art. 1 del d.lgs. 9 aprile 1948 n. 437) prorogando di quindici giorni, a decorrere dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i termini di decadenza previsti per il compimento di atti giudiziari presso quell'ufficio, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, comporta che gli atti posti in essere entro il termine di proroga sono per ciò stesso tempestivi, anche se anteriori al provvedimento ministeriale (restando conseguentemente escluso l'onere della reiterazione).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22827 del 11/11/2005