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Procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011

Rimessione in termini - Situazioni esterne al giudizio - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ordine di rinnovazione della notifica disposto dalla Corte di cassazione - Tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario - Mancato deposito nel termine di cui all'art. 371-bis cod. proc. civ. - Ricovero in ospedale dell'unico difensore - Rimessione in termini - Configurabilità - Sussistenza.

L'istituto della rimessione in termini - regolato dall'art. 184-bis cod. proc. civ. e, dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 153 cod. proc. civ. - è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione; ne consegue che ricorrono le condizioni per l'applicazione di tale norma ove, una volta disposta dalla Corte di cassazione la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di una parte entro un termine stabilito, il ricorrente dimostri di aver tempestivamente eseguito tale ordine mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e di non aver potuto poi depositare il ricorso, con la prova dell'avvenuta notifica, nel termine di venti giorni di cui all'art. 371-bis cod. proc. civ., a causa del ricovero in ospedale del proprio unico difensore (poi deceduto).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011