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Procedimento civile - termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8956 del 05/05/2016

Sospensione dei processi esecutivi nei confronti delle vittime dell'usura - Provvedimento favorevole del P.M., di carattere generale, di ammissione al beneficio - Vincolatività per il giudice dell'esecuzione della singola procedura - Esclusione - Ragioni.

In tema di sospensione delle procedure esecutive promosse nei confronti di vittima dell'usura, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, come modif. dalla l. n. 3 del 2012, il giudice dell'esecuzione, pur dopo il provvedimento favorevole, avente carattere generale, emesso dal P.M. all'esito della verifica, di sua competenza, dei presupposti legittimanti l'ammissione dell'istante al beneficio, può sempre negare, con riguardo alla singola procedura esecutiva, la sospensione se ritenga assenti i presupposti rientranti nella propria sfera di controllo, quali la non coincidenza tra esecutato e soggetto ammesso a fruire dei benefici, ovvero la già ottenuta fruizione della sospensione per la medesima causa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8956 del 05/05/2016