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termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 18/02/2008

Sospensione feriale - Procedimento possessorio - Fase sommaria - Applicabilità - Fase a rito ordinario o trattazione congiunta delle due fasi - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 18/02/2008

Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 18/02/2008