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termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008

Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza - Conseguenze - Decadenza dovuta alla ristrettezza di un termine volontariamente scelto dalla parte - Rimessione in termini - Esclusione - Fattispecie relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con abbreviazione dei termini per la costituzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008

Poiché la rimessione in termini "ex" art. 184 bis cod. proc. civ. può essere disposta solo a favore della parte incorsa incolpevolmente in una decadenza, tale istituto non può essere invocato dall'opponente a decreto ingiuntivo che, avendo scelto la dimidiazione dei termini, non sia poi riuscito a costituirsi nel minor termine di cui all'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ.. Chi, infatti, opta per la dimidiazione dei termini è tenuto conoscere il particolare onere di diligenza che tale scelta processuale gli richiede e non può, di conseguenza dolersi di non avere potuto rispettare un termine ridotto che egli stesso aveva scelto. (Nella specie l'opponente a decreto ingiuntivo aveva fissato all'opposto un termine a comparire risultante dalla doppia dimidiazione di cui agli artt. 163 bis e 645 cod. proc. civ., costituendosi però cinque giorni dopo la notifica della citazione; il giudice di merito, ritenendo che in tal caso anche il termine a comparire dovesse ridursi di due volte, dichiarava tardiva l'opposizione; la S.C. ha confermato tale decisione, ritenendo insussistenti, alla stregua del complessivo principio enunciato, i presupposti per la rimessione in termini).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008