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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - forma e tempo della chiamata - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21184 del 13/09/2017

Giudizio introdotto con citazione e non iscritto a ruolo da alcuna delle parti – Tempestiva riassunzione a cura di una delle parti – Decadenze del convenuto – Termini di riferimento.

Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da una di esse, a norma del disposto degli art. 171, comma 1, e 307, comma 1, c.p.c., le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c. e, fra queste, quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che operava in relazione all'udienza indicata nell'originaria citazione introduttiva; pertanto, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto, le decadenze si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. e, nel caso di riassunzione effettuata dall'attore, al termine di cui all'art. 166 c.p.c., calcolato in relazione all'udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21184 del 13/09/2017