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Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15208 del 11/07/2011

Intervento principale e intervento litisconsortile - Requisiti - Individuazione - Fattispecie.

Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile nel processo, anche se l'art. 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità' dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'intervento principale di taluni condomini al fine di impugnare la delibera di approvazione della transazione della lite tra il condominio ed il proprietario dello stabile, la quale aveva ad oggetto, originariamente, l'impugnativa di una delibera condominiale concernente il servizio di portineria, l'installazione di un citofono esterno allo stabile e la fornitura e posa in opera di cassette per le lettere).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15208 del 11/07/2011