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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - comunione di controversie – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25676 del 04/12/2014

Valutazione discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di appello e di legittimità.

Fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25676 del 04/12/2014