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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016

Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti.

Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016