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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25581 del 30/11/2011

Assicurazione (non obbligatoria) della R.C. - Natura della chiamata ex art. 1917 cod. civ. - Garanzia propria - Affermazione - Fondamento - Conseguenze processuali.

Con riferimento alla posizione dell'assicuratore della responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall'art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, secondo comma, cod. civ.. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25581 del 30/11/2011