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Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019 (Rv. 654978 - 01)

Appalto - Concorrenza delle garanzie ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. - Ammissibilità - Potere del giudice di qualificare la domanda - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente; ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.). (Nella specie la S.C., in riforma della pronuncia di merito, ha affermato l'obbligo per il giudice, di fronte a denuncia tardiva ex art. 1667 c.c. di verificare la riconducibilità della domanda nell'ambito della garanzia per responsabilità ex art. 1669 c.c.).

Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019 (Rv. 654978 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1669